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Venerdì, 4 Settembre, 2015
Raddoppio dei termini per attività di accertamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/8/2015 il D.lgs. 128/2015 recante le disposizioni sulla certezza del diritto.

La nuova norma prevede che il raddoppio dei termini per le attività di accertamento operi solo se la violazione penale è comunicata all’autorità giudiziaria entro la scadenza degli ordinari termini di accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Le nuove previsioni entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione e quindi dal 2 settembre 2015.

Questa data avrà particolare rilievo con riferimento al passato, cioè per i controlli eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, poiché è stato disciplinato un periodo transitorio con una precisa elencazione degli atti per i quali sono fatti salvi gli effetti del previgente regime.

Per tali atti, riferiti ad annualità ordinariamente decadute, in assenza di notizia di reato presentata secondo la tempistica prevista dalle nuove norme (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto in caso di omessa presentazione) il Fisco potrà beneficiare del raddoppio solo in presenza della duplice condizione che siano notificati alla data di entrata in vigore del decreto e che il successivo atto impositivo sia notificato entro il 31/12/2015.

In considerazione di tali nuove disposizioni, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso, ove non sia stato notificato/consegnato il Pvc entro il 2/9/2015 e ciò anche se sono stati commessi reati tributari.