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Giovedì, 19 Novembre, 2015
Responsabilità liquidatori

La questione relativa alla responsabilità dei liquidatori delle società di capitali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014  è stata già trattata dalle ns.  Circolari n. 77 del 10/11/2014, n. 10 del 21/1/2015, n. 39 dell’1/6/2015 e n. 49 del 22/7/2015.

A quasi un anno dall’entrata in vigore della predetta normativa è possibile esprimere alcune considerazioni in merito, tratte da una pubblicazione de Il Sole – 24 Ore:

- Anche se nessuna norma del Codice civile esplicitamente richiede il rispetto della par condicio creditorum, la giurisprudenza maggioritaria e più recente ritiene che tale rispetto sia essenziale per condurre una liquidazione senza che possano emergere profili di colpa per il liquidatore.

- Le norme in materia di liquidazione non richiedono il rispetto puntuale dell’ordine dei privilegi, ma il liquidatore che saldi il debito verso fornitori non privilegiati preferendoli a creditori privilegiati certamente adotta un comportamento censurabile per profili di colpa, quindi esponendosi alle azioni dei creditori insoddisfatti.

- Mentre secondo il documento Oic 5 in presenza di passività superiori alle attività il liquidatore deve presentare istanza di fallimento in proprio, secondo il parere di altra dottrina tale istanza non è obbligatoria, specie nel caso in cui la liquidazione concorsuale non migliorerebbe le aspettative dei creditori rispetto a quella volontaria.

- La dottrina in prevalenza ritiene che nella liquidazione volontaria non esista un principio di prededuzione dei costi della procedura, preferiti rispetto a tutti gli altri costi. Quindi è corretto il comportamento del professionista liquidatore che applica a tutti, compreso se stesso i principio della par condicio e del rispetto dei privilegi.