titolo

Venerdì, 4 Dicembre, 2015
Canoni di locazione immobiliare non percepiti

La sentenza di Cassazione n. 21621/2015 ha chiarito il corretto trattamento ai fini contabili e fiscali dei canoni di locazione immobiliari non percepiti a causa della morosità del locatario.

 

In caso di morosità del locatario l’impresa locatrice non è tenuta a emettere la fattura né a effettuare il versamento dell’Iva; sul tema la Corte richiama infatti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 6, comma 3, primo periodo del Dpr 633/72, che stabilisce che «le prestazioni di servizi sono soggette a Iva solo se rese verso un corrispettivo e si considerano effettuate al momento del pagamento»: fino a tale momento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell’Iva.

 

Di contro, il contribuente è sottoposto alla imposizione diretta sui canoni, anche se non percepiti; infatti la Corte ha precisato che il canone va dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; solo con la cessazione della locazione, i canoni non possono più concorrere alla formazione del reddito d’impresa.

Ovviamente i canoni non percepiti potranno poi essere dedotti quali perdite su crediti, se di ammontare modesto (secondo la definizione di legge) o nel momento in cui sia data prova di una insolvenza che non permetta alcuna possibilità di recupero.

 

Diversamente, per le locazioni di immobili abitativi effettuati da privati, è previsto un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni non percepiti, a seguito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.