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Giovedì, 14 Gennaio, 2016
Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche

La Legge di Stabilità 2016 riapre i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti da persone fisiche; tale normativa, a partire dall’originario disposto (Legge 448/2001) ha avuto innumerevoli proroghe e riproposizioni (da ultimo quella scaduta al 30/6/2015). La novità, rispetto alla versione precedente, è che il raddoppio della misura dell’imposta sostitutiva ora riguarda anche le partecipazioni non qualificate.

La normativa permette di affrancare il valore corrente di quote e terreni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva sul valore come rideterminato, ai fini dell’abbattimento della plusvalenza conseguita a seguito della loro eventuale cessione a titolo oneroso.

La nuova normativa si applica alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche alla data dell’1/1/2016.

 

Il valore rideterminato deve risultare da perizia redatta e giurata entro il 30/6/2016, ed entro tale data deve essere pagata l’imposta sostitutiva, pari a:

  • 8% per le partecipazioni qualificate (superiori al 25% del capitale sociale);
  • 8% per le partecipazioni non qualificate (inferiori al 25% del capitale sociale);
  • 8% per i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, i diritti edificatori, e i fabbricati da demolire, in quanto parificati alle aree edificabili.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato, in un massimo di tre anni, con un tasso di interesse pari al 3% annuo. Chi si avvale dell’affrancamento può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.