La Legge di stabilità 2016 ha previsto una modifica della normativa circa i termini di decadenza dell’attività di accertamento.
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi emessi in relazione a periodi di imposta a partire da quello in corso al 31/12/2016. Dunque, se tale periodo coincide con l’anno solare, saranno sottoposte al nuovo regime le dichiarazioni del 2016 da presentarsi con Unico 2017.
I nuovi termini sono i seguenti:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31/12/2022 per il periodo 2016);
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare in ipotesi di omissione o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31/12/2024 per il periodo 2016).
Questi termini valgono sia se il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti, sia se la rettifica riguarda illeciti di tipo unicamente amministrativo.
Per il passato, invece, e quindi per i periodi di imposta dal 2010 al 2015 compreso, si osservano le regole attuali (peraltro recentemente modificate con il D.Lgs. 128/2015 – si veda la ns. circolare n. 56/2015 del 4/9/2015) e quindi:
- per le violazioni tributarie non costituenti reato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione;
- per le violazioni costituenti reato, denunciato all’autorità giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del decimo anno in ipotesi di omessa presentazione.