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Lunedì, 25 Gennaio, 2016
Oneri Equitalia – Misura in essere dall’1/1/2016

Dal 1° gennaio scorso l’aggio (ovvero  la remunerazione che Equitalia percepisce per la propria attività) è stato sostituito dagli «oneri di riscossione».

Tale onere è stato oggetto negli ultimi anni di riduzioni: fino al 31/12/2012 era pari al 9%, tra il 2013 e il 2015 è stato pari all’8% e dall’1/1/2016 è pari al 6%.

La novità in essere dal 1° gennaio è che la misura del 6% può essere ridotta al 3% se il pagamento delle somme dovute a Equitalia avviene tempestivamente, anche in maniera dilazionata.

In particolare, in caso di notifica di cartella di pagamento emessa da Equitalia, a seguito di avvisi bonari non precedentemente definiti con l’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà beneficiare della riduzione alla metà dell’onere di riscossione (e, dunque, al 3%), qualora paghi la somma dovuta, o anche la prima rata, entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica.

La riduzione non opera, invece, nel caso di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate; per questi atti, infatti, la legge prevede che, trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro eventuale impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’atto o 150 in caso di accertamento con adesione), in mancanza del pagamento il credito è affidato all’agente della riscossione, senza iscrizione a ruolo né successiva emissione della cartella di pagamento.

Pertanto, una volta ricevuto l’atto esecutivo, qualora il pagamento non avvenga entro il termine di 60 o 150 giorni, gli oneri della riscossione saranno comunque addebitati al contribuente in misura piena (ora pari al 6%), a prescindere dalla tempestività del versamento.

L’onere di riscossione verrà applicato (al 3% o al 6%) non soltanto sulle maggiori imposte accertate, ma anche sulle sanzioni e sugli interessi.