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Mercoledì, 24 Febbraio, 2016
IMU su abitazioni concesse in comodato – Novità normative – chiarimenti “Telefisco”

Come già comunicato con la ns. circolare n. 6/2016 del 18/1/2016, la Legge di Stabilità 2016, ha eliminato la facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, introducendo la riduzione a metà della base imponibile Imu e Tasi per le unità immobiliari abitative, escluse quelle delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia (oppure  oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

 

In occasione del recente annuale evento “Telefisco 2016” del 28/1/2016, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- il termine “immobili” è da intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo, non rilevando il possesso di terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati non ad uso abitativo. Quindi la riduzione opera se il soggetto possiede al massimo due abitazioni non di lusso, di cui una data in comodato ed una destinata a propria abitazione principale ed a condizione che comodante e comodatario abbiano residenza e dimora nello stesso Comune;

- la norma non pone vincoli con riferimento alla percentuale di possesso, sicché se il soggetto possiede una quota anche minima di una terza abitazione, l’agevolazione non spetta;

- la riduzione al 50% della base imponibile è cumulabile con l’altra riduzione al 50% della base imponibile prevista per gli immobili storici;

- è sempre possibile registrare il comodato in ritardo, usufruendo del ravvedimento operoso.