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Mercoledì, 9 Marzo, 2016
Locazione di immobili abitativi – Novità normative

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto per le locazione immobiliari abitative le seguenti novità:

 

  1. Il nuovo articolo 13 della L. 431/1998 prevede per il locatore l’obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni, a pena di nullità. La norma non è coordinata con il Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986), che invece pone l’obbligo di registrazione a carico di entrambe le parti contraenti, compreso quindi il conduttore.
  2. Sempre secondo il nuovo articolo 13 della L. 431/1998, il locatore è tenuto, entro 60 giorni dall’avvenuta registrazione del contratto, a darne comunicazione all’inquilino e all’amministratore di condominio ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale. E’ sufficiente la comunicazione della registrazione, senza i dettagli del contratto. Inoltre, si può ritenere che le variazioni del canone non vadano comunicate.
  3. Le predette modifiche non riguardano il Dpr 131/1986 in relazione all’obbligo di versamento dell’imposta di registro, alla quale sono tenuti solidalmente sia il locatore che il conduttore nel caso di contratti di locazione abitativa. Si tratta di un obbligo che non è derogato dal nuovo articolo 13 della legge 431/1998.
  4. La nuova normativa non vieta gli accordi successivi con cui le parti aumentano il canone, anche se in tal caso esistono due termini per la registrazione: quello ai fini dell’imposta di registro, di 20 giorni, e quello civilistico, di 30 giorni.

Se la registrazione non avviene entro 30 giorni dalla stipula (anche con un solo giorno di ritardo), si prevede che le pattuizioni siano nulle dal punto di vista civilistico. Il conduttore può ricorrere al giudice per chiedere l’accertamento dell’esistenza del contratto e la fissazione di un canone non superiore a quello minimo previsto per le locazioni a canone concordato.