A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 38 del 16/2/2016, in data 2/3/2016 è entrato in vigore il regolamento attuativo del cd. prestito vitalizio ipotecario, disciplinato dalla legge 2/4/2015, n. 44 (si veda la ns. Circolare n. 33/2015 del 4/5/2015).
Il prestito vitalizio ipotecario ha ad oggetto la concessione da parte di banche o intermediari finanziari autorizzati, a persone fisiche ultra sessantenni, di finanziamenti, il cui rimborso totale in un’unica soluzione può essere richiesto alla morte del soggetto finanziato o qualora vengano trasferiti la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o qualora si compiano atti che ne riducano significativamente il valore. I finanziamenti in oggetto sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, che non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del soggetto finanziato. Se il finanziamento non viene rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi di uno degli eventi descritti in precedenza, la banca provvede alla vendita dell'immobile ad un valore pari a quello di mercato.
Trascorsi altri 12 mesi senza che sia perfezionata la vendita, il valore viene decurtato del 15% per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento. In alternativa l’erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con la banca o l’intermediario finanziario, a condizione che la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dell’immobile.
Nel regolamento attuativo è disposto che il finanziatore deve sottoporre al richiedente due prospetti informativi, esemplificativi del piano di ammortamento del debito nel tempo e produrre la relativa documentazione precontrattuale e le informazioni circa l’operazione.
È disposto inoltre che la persona finanziata possa stipulare la polizza assicurativa sull’immobile anche presso un soggetto differente da quello finanziatore e che, qualora la persona non intenda addivenire alla stipula del prestito vitalizio ipotecario, pur avendo attivato la fase pre-contrattuale, è vietato all’istituto finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute.