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Martedì, 26 Aprile, 2016
Detassazione delle imposte d’atto per i trasferimenti d’immobili in fase d’asta

Con la legge di conversione 8/4/2016, n. 49, del D.L. 14/2/2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti il regime fiscale relativo alle procedure di crisi, è stata modificata la disciplina dell’imposta di registro relativa agli atti e provvedimenti relativi al trasferimento della proprietà effettuato nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione anche fallimentare.

Il Provvedimento contiene una disposizione che prevede l’applicazione delle imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa, pari a 200 Euro ciascuna, per gli acquisti di immobili nelle aste giudiziarie o in procedure analoghe.

L’agevolazione si applica per gli acquisti effettuati dal 16/2/2016 al 31/12/2016 da banche, imprese, società, ed è subordinata, ad eccezione del caso in cui l’aggiudicatario sia persona fisica che abbia i requisiti “prima casa”, alla rivendita dello stesso fabbricato entro ventiquattro mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio; in caso di mancata rivendita entro il biennio, le imposte d’atto (registro ed ipocatastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora.