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Venerdì, 24 Giugno, 2016
“Bonus Locazioni”, Leasing “prima casa”, “Bonus mobili”

Durante il forum “130 anni di Catasto” del 20/4/2016 (si veda la ns. Circolare n. 48 del 17/5/2016), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti relativi a diverse fattispecie:

 

Bonus locazioni” – soggetto cedente l’immobile – durata del canone di locazione

E’ stato specificato che è riconosciuto l’incentivo della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, invendute alla data di entrata in vigore della legge ovvero oggetto, prima della vendita, di interventi di recupero incisivo, da dare in locazione per 8 anni, senza alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente.

Inoltre, si può ritenere che l’ambito di applicazione della norma in esame, per quanto riguarda il requisito della durata del canone, riguardi tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di almeno otto anni, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti. Dunque l’agevolazione si applica sia in presenza di un contratto a canone libero stipulato solo per 4 anni, ma rinnovabile, come previsto dalla norma sulle locazioni, per altri 4 anni, che in presenza di un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, la cui durata è stabilita in anni sei più due.

Leasing “prima casa” – requisiti di età e reddito – momento di rilevanza – oneri accessori agevolabili

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una detrazione, in favore di giovani di età inferiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari adibite a “prima casa”, per un importo massimo di 8.000 euro annui, e del costo di acquisto del bene a fronte dell’esercizio del riscatto, per un importo non superiore a 20.000 euro, con vantaggi dimezzati per chi ha un’età pari o superiore a 35 anni (si vedano le ns. Circolari n. 10 del 22/1/2016 e n. 30 dell’11/3/2016).

Il Forum ha chiarito che sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della stipula del contratto, e l’agevolazione rimane valida anche se nel corso del contratto stesso i requisiti citati vengono meno.

Per quanto riguarda i costi accessori agevolabili, si è chiarito che sono agevolabili i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non lo sono gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili e gli eventuali costi di intermediazione.

 

 

Bonus mobili” – casistiche agevolabili

E’ stato chiarito che l’agevolazione relativa all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spettante a chi beneficia della detrazione Irpef del 50% compete sia nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi, sia nel caso di interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.