L’imprenditore che voglia attuare il passaggio generazionale d’impresa e assicurare la continuità imprenditoriale può optare per la donazione dell’azienda o delle quote societarie e per il patto di famiglia.
La donazione dell’azienda o delle quote societarie deve avvenire, a pena di nullità, per atto pubblico e alla presenza di due testimoni; il regime fiscale è agevolato dato che l’imposta sulle donazioni non si applica se i donatari sono i discendenti o il coniuge del donante e gli stessi proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per almeno cinque anni dalla data di trasferimento. Nell’ipotesi di partecipazioni in società di persone, l’imposta sulle donazioni e successioni non si applica in nessun caso, mentre, in caso di partecipazioni in società di capitali, spetta l’esenzione qualora la donazione della partecipazione attribuisca al donatario il controllo della società.
Il patto di famiglia consente la trasmissione dell’impresa (azienda o quote societarie) a uno o più legittimari, senza che gli altri possano contestare lesioni della quota legittima; deve essere concluso, a pena di nullità, per atto pubblico alla presenza del coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Ai suddetti partecipanti non è richiesto di esprimere il loro consenso all’operazione, né vi si possono opporre, partecipando al contratto solo per concordare l’entità della quota di eredità ai medesimi spettante quali legittimari, liquidata loro in denaro o in natura dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni. Il patto di famiglia quindi pone a carico dell’assegnatario l’obbligo di liquidare gli altri partecipanti al contratto.