La Corte di Cassazione, con sentenza 26 agosto 2016 n. 17360, ha stabilito che il termine di un anno entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito decorre dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, senza possibilità per l’imprenditore di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, perché solo dalla cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al Pubblico Ministero di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita.