La Circolare Agenzia delle Entrate n. 41 dello scorso lunedì 3/10/2016 ha previsto la rimessione in termini in caso di decadenza dalla dilazione di avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza nonché in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.
Nessuna rimessione è stata invece prevista per la decadenza di piani di rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale.
La rimessione in termini è prevista per chi è decaduto nel periodo dal 16/10/2015 all’1/7/2016. Si tratta di un arco temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15/10/2015.
La remissione include la totalità delle imposte erariali, si perfeziona con la presentazione di istanza entro il termine perentorio del 20/10/2016 e non prevede il versamento di alcun importo relativo alle rate scadute.