Di seguito il trattamento fiscale di alcune tipologie di spese sostenute dall’imprenditore individuale o dal professionista che adibiscano la propria abitazione a sede lavorativa.
Energia elettrica
Per potere dedurre il costo e detrarre l’Iva è necessario che il contratto non sia ad uso domestico e che dunque sia prevista l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22% (non del 10%) sull’intera fornitura (non solo sulla parte business); inoltre la fattura di fornitura deve essere intestata alla partita Iva del soggetto.
In tal caso:
Canoni di locazione
I costi di locazione delle abitazioni utilizzate promiscuamente per l’esercizio dell’impresa o dell’attività professionale sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 50% del canone, a patto che il contribuente non disponga di altro immobile (ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti) adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa o della professione. L’eventuale Iva, applicata su opzione, sulla locazione di abitazioni non può essere detratta, neanche al 50%.
Altre utenze e costi relativi alle abitazioni utilizzate promiscuamente
I professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi alle abitazioni utilizzate promiscuamente, a prescindere dallo spazio effettivamente utilizzato per l’attività, a condizione che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione. Anche qualora si potesse dimostrare l’utilizzo professionale di una zona superiore a quella del 50%, forfetariamente stabilita dalla norma, quest’ultima misura non è derogabile.
Per il reddito d’impresa, come nel caso dell’energia elettrica, manca una disposizione che disciplini il trattamento delle utenze relative alle abitazioni utilizzate promiscuamente. Un metodo di ripartizione tra area business e area privata può essere quello basato sui metri quadri o cubi dell’immobile, utilizzabile, oltre che per le spese di energia elettrica, per quelle del gas, per il riscaldamento, per le spese condominiali e di pulizia, per l’acqua.
Sia nel caso dei lavoratori autonomi, che delle imprese, ai fini della detrazione dell’Iva, in generale, per determinare la quota detraibile vanno applicati criteri oggettivi.