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Venerdì, 20 Gennaio, 2017
Contratti derivati – obbligo di iscrizione in bilancio

A partire dai bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2016, a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva europea 2013/34, avvenuta con il D.Lgs. n. 139/15, i contratti derivati di copertura e quelli speculativi devono essere trattati e inseriti in bilancio secondo i nuovi principi contabili italiani.

La differenza tra derivati di copertura e speculativi acquista rilievo soprattutto ai fini fiscali, dato che si considerano senz’altro inerenti all’attività imprenditoriale unicamente i derivati di copertura.

Per quanto riguarda la formazione del bilancio, i contratti in oggetto avranno la seguente rappresentazione:

Per lo stato patrimoniale:

  • tra le immobilizzazioni, la voce B III 4) Strumenti finanziari derivati attivi;
  • nell’attivo circolante, la voce C III 5) Strumenti finanziari derivati attivi;
  • nel patrimonio netto, la voce A VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  • tra i fondi rischi ed oneri, la voce B 3) Strumenti finanziari derivati passivi.

Per il conto economico:

  • D) 18) d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e
  • D) 19) d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

In merito ai criteri di valutazione, i derivati sono stati inseriti nel novellato articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, codice civile: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto;tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura….. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Sostanzialmente, con il bilancio 2016, i contratti derivati sono passati dalla rilevazione nei conti d’ordine a quella contabile; quindi fino al 31/12/2015 i derivati saranno iscritti nei conti d’ordine e, al contempo, se presenteranno un mark to market negativo, daranno origine ad un accantonamento al fondo rischi, diversamente, in caso di mark to market positivo, non si rileverà il provento ma si darà evidenza di esso in nota integrativa (principio di prudenza). Al contrario nel bilancio chiuso al 31/12/2016, i derivati dovranno essere iscritti in bilancio, al loro fair value, riportando il risultato di esercizio positivo o negativo nelle voci di conto economico citate.

Dalle nuove regole in tema di derivati sono escluse unicamente le micro-imprese, cioè le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 175.000 euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; 350.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Si segnala in conclusione che, al fine di potere assistere la società nella corretta redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, è necessario che ci venga comunicata tempestivamente l’eventuale esistenza di contratti derivati riguardanti l’impresa, con la relativa documentazione, e la valutazione degli stessi al 31/12/2016.