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Lunedì, 23 Gennaio, 2017
Debiti

A partire dai bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2016, a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva europea 2013/34, avvenuta con il D.Lgs. n. 139/15, l’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

 

Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese, gli aggi e i disaggi di emissione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

 

I costi sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento.

Inoltre, qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

 

Si tratta di una metodologia di rilevazione molto articolata ed elaborata, decisamente più complessa rispetto alla precedente contabilizzazione al valore nominale, e sono stati quindi previsti diversi casi di esclusione:-          Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

-          Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;

-          Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.

 

Al fine di procedere alla corretta redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, è necessario verificare se la società e/o le singole voci di debito possano essere escluse dalla normativa descritta, e, in caso contrario, procedere alla valutazione degli stessi con il criterio del costo ammortizzato.