La Legge 134/201, aveva elevato al 20% l’aliquota contributiva della gestione separata INPS per l’anno 2013 per gli iscritti che risultino titolari anche di altro trattamento pensionistico, lasciando, invece, ferma al 27% (più lo 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera) quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, ed aveva modificato le aliquote anche per gli anni successivi (fino al 2018). La Legge 147/2013 aveva apportato ulteriori modifiche prevedendo, con effetto a partire dal 2014, l’applicazione di tre aliquote (anziché di due, come in precedenza): 27% (più lo 0,72%) per i titolari di partita Iva non assicurati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, 22% per i pensionati e gli iscritti ad un'altra gestione obbligatoria e 28% (più lo 0,72%) per i restanti soggetti.
Come comunicato dalla Circolare INPS n. 21 del 31/1/2017 a decorrere dall'anno 2017, l’aliquota contributiva è stata ridotta alla misura del 25% (oltre lo 0,72%) per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non sono pensionati.
L’aliquota è poi pari 24% per i pensionati e gli iscritti ad un'altra gestione obbligatoria e al 32% (più lo 0,72%) per i restanti soggetti (collaboratori e figure assimilate).
Il massimale e il minimale contributivi applicabili per l’anno 2017 sono stati indicati dall’Inps nella predetta Circolare 21/2017. In particolare, il massimale di reddito, per il 2017 è stato fissato in euro 100.324,00, mentre il minimale di reddito per il 2017 è stato stabilito in euro 15.548,00.