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Mercoledì, 15 Febbraio, 2017
Agevolazioni e cessioni agevolate

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la riapertura dei termini per le assegnazioni e le cessioni agevolate, oltre che per le trasformazioni in società semplice (si vedano le ns. circolari n. 84/2015 del 5/11/2015, n. 54/2016 del 10/6/2016 e n. 68/2016 del 13/9/2016).

 

La disciplina in oggetto è applicabile alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 seguendo le regole già previste dalla legge di Stabilità 2016. Sono prorogati al 30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 i termini entro cui effettuare i versamenti (primo acconto e saldo).

Rientrano nell’ipotesi in oggetto anche le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016, ma entro il 30 settembre 2017.

Resta fissata al 30 settembre 2015 la data alla quale va verificata la sussistenza della qualità di socio.

Le eventuali modifiche intervenute nella misura della partecipazione non sono di ostacolo alla fattibilità dell’operazione, ma, ai fini dell’operazione stessa, si deve tener conto della quota esistente alla data di effetto della stessa.

Si segnala poi che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dal 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato.

Per le società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, le società di persone), la qualità di socio alla predetta data deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.

Il requisito del possesso ricorre anche nell’ipotesi del subentro dell’erede nella qualifica di socio successivamente al 30 settembre 2015, a seguito della accettazione dell’eredità, o in caso di operazioni straordinarie neutrali (fusione, scissione e conferimento).

L’agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016) ha confermato che l’agevolazione spetta anche in relazione ai beni per i quali si provveda al cambiamento di destinazione d’uso in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile (per gli immobili, quelli diversi dagli strumentali per destinazione), in quanto scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta.

 

Inoltre, con la risoluzione n. 93/E/2016, è stato confermato che non si ritiene censurabile nemmeno il caso della messa in liquidazione della società, con successiva assegnazione agevolata e cessione a terzi.

 

La circolare n. 37/E/2016 ha infine precisato che le riserve da annullare sono parametrate al valore contabile attribuito al bene fuoriuscito e che è possibile utilizzare le riserve in sospensione d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazione dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili.