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Venerdì, 24 Marzo, 2017
Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Con la Circolare n. 42/2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche apportate all’istituto dalla Legge n. 190/2014 e dal D.Lgs. n. 158/2015.

Sono analizzati i seguenti casi:

 

Dichiarazione infedele corretta entro 90 giorni dalla scadenza.

L’agevolazione sanzionatoria cambia a seconda del tipo di errore:

  • per gli errori rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento (30% di ogni importo non versato) con una riduzione in caso di ravvedimento che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione;
  • per gli errori non rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella prevista per le violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni con riduzioni in caso di ravvedimento.
  • in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione per omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta (€ 250), ridotta a 1/10 in caso di ravvedimento (€ 25). Se, invece, è presente anche un debito d’imposta si applica anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

 

Dichiarazione infedele corretta dopo 90 giorni dalla scadenza.

In caso di regolarizzazione, trascorsi 90 giorni dalla scadenza, va fatta la seguente distinzione:

  • per gli errori rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento (30% di ogni importo non versato) con una riduzione in caso di ravvedimento che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione;
  • per gli errori non rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, oltre i 90 giorni dalla scadenza, non è possibile sanare con il ravvedimento l’omessa dichiarazione, anche quando è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.