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Giovedì, 27 Aprile, 2017
Detrazione per spese di riqualificazione energetica – Cessione del credito

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto che per le spese sostenute dall’1/1/2016 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica alle parti comuni di condomini, i soggetti che si trovassero in condizioni di incapienza potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito ai fornitori che avessero effettuato gli interventi citati (si veda ns. Circolare n. 43/2016 del 29/4/2016)

La Legge di Bilancio 2017 ha disposto rilevanti modifiche alla predetta normativa, prevedendo:

  • l’estensione della facoltà di cessione fino all’anno al 2021;
  • l’estensione della facoltà di cessione a tutti i soggetti cui spetta la detrazione fiscale (e non più soltanto ai soggetti «incapienti»);
  • la possibilità di cedere a qualsiasi soggetto terzo (persone fisiche, imprenditori, amministratori di condominio, ecc.), ad esclusione di istituti di credito e intermediari finanziari e, quindi, non più solo ai fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili.

 

Gli interventi agevolabili il cui credito è cedibile, con le rispettive quote di agevolazione, sono i seguenti:

 

  • interventi di riqualificazione energetica generici: la detrazione è pari al 65%;
  • interventi superiori al 25% del totale dell’involucro dell’edificio, cioè della sua superficie lorda disperdente: la detrazione è pari al 70%;
  • interventi di riqualificazione di tipo energetico finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al D.M. 26/6/2015: la detrazione è pari al 75%;
  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che comportino una riduzione del rischio sismico ad 1 classe di rischio inferiore: la detrazione è pari al 75%;
  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che comportino una riduzione del rischio sismico a 2 classi di rischio inferiori: la detrazione è pari all'85%.

 

 

Così come le modalità attuative per la cessione del credito da parte dei soggetti «incapienti» sono regolate da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/3/2016, l’Agenzia dovrà adottare un analogo provvedimento relativo alla nuova fattispecie di cessione; inoltre, l’Agenzia ha annunciato, con Comunicato stampa del 31/1/2017, che è disponibile, a decorrere dall’1/2/2017, un’applicazione denominata Comunicazione SRE per predisporre la comunicazione da trasmettere telematicamente all’Agenzia stessa.