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Martedì, 16 Maggio, 2017
D.L. 50/2017 – definizione agevolata delle liti pendenti

Il D.L. 50/2017 aggiunge una nuova forma di definizione a quella, da poco scaduta, delle pendenze in essere con Equitalia.

Si tratta della definizione agevolata del contenzioso tributario avente come controparte l’Agenzia delle Entrate.

Restano quindi escluse le liti non tributarie e quelle contro gli enti locali e la stessa Equitalia, nonché le controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, sia intervenuta una pronuncia definitiva. Sono inoltre esclusi tutti i procedimenti che abbiano a oggetto dazi, accise, Iva all’importazione e il recupero di aiuti di Stato alle imprese.

Sotto il profilo temporale, è necessario che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31/12/2016.

Dovrebbero essere ammesse le liti già discusse in Cassazione, per le quali la sentenza non sia stata ancora depositata.

L’importo dovuto ai fini della definizione comprende l’intero ammontare dei tributi accertati che sia stato oggetto di impugnazione nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, conteggiati fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo; il beneficio è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Se l’impugnazione aveva a oggetto sanzioni non collegate al tributo (ad esempio per violazioni di carattere formale), la definizione comporta il pagamento di una cifra pari al 40% dell’importo complessivo.

Dal dovuto si scomputano le somme già pagate in pendenza di giudizio.

La domanda per accedere alla definizione deve essere presentata entro il 30/9/2017, termine entro il quale deve essere versato l’intero importo dovuto o la prima rata, pari al 40% del totale; il versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate, scadenti a settembre e novembre 2017 e a giugno 2018.