La Risoluzione Agenzia Entrate del 27/4/2017, n. 53, ha chiarito che tra le condizioni per beneficiare delle agevolazioni «prima casa» è previsto che il contribuente debba risiedere nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato o che si impegni a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto, oppure che vi svolga la sua attività.
Le predette condizioni sono alternative tra loro e il contribuente ha facoltà, in sede di acquisto, di dichiarare quale sussista in concreto al fine di godere del beneficio.
Nel caso in cui il soggetto dichiari all’atto dell’acquisto, la sussistenza di una delle predette condizioni, e poi la stessa non si avveri, esiste la possibilità di fruire ugualmente del beneficio, nel caso sussista un’altra delle condizioni previste dalla legge.
Se ad esempio il contribuente dichiara in atto di svolgere nel Comune in cui è ubicato l’immobile la sua attività prevalente e in seguito, però, egli veda disattese le proprie aspettative lavorative e, di fatto, non utilizzi l’immobile a tal fine, è prevista in alternativa la possibilità di fruire delle agevolazioni in questione anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, se tale termine è ancora pendente.
La relativa dichiarazione di voler trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile deve essere redatta secondo le stesse formalità giuridiche dell’atto originario e deve essere prodotta per la registrazione presso l’Ufficio in cui è stato registrato quest'ultimo.
La rettifica può essere effettuata dal contribuente anche successivamente alla registrazione dell’atto di acquisto, a condizione, però, che non venga ostacolata l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La rettifica può dunque essere posta in essere a condizione che il l’Agenzia delle Entrate non abbia già emesso un atto di disconoscimento delle agevolazioni «prima casa».