La nuova disciplina degli appalti non ha modificato i termini per cui il committente possa incorrere nell’intermediazione illecita di manodopera, e dunque resta necessario rispettare gli indici di genuinità dell’appalto previsti dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 5/2011.
I cinque indici per i quali la genuinità dell’appalto può essere contestata sono i seguenti:
- la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione civilistica, fiscale e del lavoro, nonché la carenza di specializzazione o esperienza nello specifico settore oggetto dell’appalto.
- l’assenza dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti; l’appaltatore non si deve limitare alla sola gestione amministrativa del personale, ma deve essere in grado di organizzare e dirigere in autonomia i lavoratori per realizzare quanto pattuito con il contratto di appalto.
- l’assenza, in capo all’appaltatore, della titolarità dei mezzi e delle attrezzature necessarie per realizzare il risultato indicato dall’appalto.
- la circostanza che l’appaltatore non contribuisca in maniera significativa al raggiungimento del risultato fissato nel contratto (che il committente non dovrebbe potere realizzare con la propria attività imprenditoriale).
- l’assenza, in capo all’appaltatore, del rischio di impresa inteso come eventualità di non coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per realizzare l’opera o il servizio; ad esempio si avrà un appalto illecito se l’appaltatore, in accordo con il committente, determina il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei contributi da versare.