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Venerdì, 8 Settembre, 2017
Leasing

La Legge sulla concorrenza (n. 124 del 14 agosto 2017) ha disciplinato il contratto di leasing finanziario che ha ora una propria definizione e disciplina giuridica.

 

In estrema sintesi la nuova legge prevede:

  • una definizione di leasing come “il contratto con il quale l’utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto alla scadenza di acquistarne la proprietà a un prezzo prestabilito”;
  • la previsione che l’utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene;
  • sono indicati i casi di grave inadempimento (mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente, per gli altri contratti);
  • la previsione che in caso di risoluzione del contratto il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte le somme a lui spettanti.
  • sono disciplinate le modalità di vendita o di nuova collocazione del bene che deve avvenire sulla base di criteri di celerità, trasparenza e pubblicità;
  • nei casi in cui il ricavato della vendita sia inferiore a quanto dovuto dall’utilizzatore resta fermo il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore.