La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4168/2017 depositata il 21/2/2018, ha stabilito che è legittimo l’accertamento nei confronti del contribuente che svolga attività odontoiatrica, fondato sul numero di guanti monouso acquistati dal soggetto nel corso dell’anno oggetto di accertamento.
Dunque, in base all’analisi di tale fattore, è possibile per gli accertatori desumere l’indicazione di compensi non dichiarati, e consentire l’effettuazione di un attività di accertamento fondata sulla ricostruzione analitico-induttiva dei proventi.
E’ interessante notare come l’accertamento analitico-induttivo sia stato effettuato nonostante la contabilità risultasse regolarmente tenuta, l’attività del contribuente risultasse “congrua e coerente” in base agli studi di settore e la contestazione si fondasse su un unico elemento (appunto, la quantità di guanti monouso acquistati).
La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta corretta sia dalla Commissione tributaria provinciale, che da quella regionale che, infine, dalla Suprema Corte, in quanto l’analisi dell’utilizzo dei materiali di consumo avrebbe espresso gravi incongruenze tra i corrispettivi dichiarati rispetto a quelli desumibili dalle caratteristiche del concreto esercizio dell’attività.