La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16108/2017 ha chiarito che l’amministrazione finanziaria, in caso di accertamento induttivo, deve utilizzare informazioni e notizie afferenti il medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento fa riferimento.
L’adozione del criterio induttivo di cui al Dpr. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, impone quindi all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce, escludendosi la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all’amministrazione finanziaria l’onere di fornire elementi in senso contrario, risultando insufficiente, a tal fine, la mera affermazione secondo cui l’accertamento è sorretto da criteri ragionevoli.
Ciò in considerazione dell’autonomia di ciascun periodo di imposta sancita dallo stesso Dpr n. 600/1973 e del principio della effettività della capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, e posto a fondamento della legittimità di qualsiasi prelievo fiscale, che esclude la legittimità della supposizione della costanza del reddito in anni diversi da quello per il quale è stata accertata la produzione di un determinato reddito.
Resta impregiudicato il potere dell’Agenzia delle Entrate di avvalersi, nell’accertamento del reddito o del maggiore reddito, di dati e notizie comunque raccolti, assolvendo così all’onere probatorio di cui è gravata.