La sentenza della Corte di Cassazione n. 9433 del 17/4/2018 ha stabilito che il termine di 18 mesi per trasferire la residenza, nel caso in cui il soggetto non risieda nel Comune ove l’abitazione è ubicata, decorre dalla data del rogito d’acquisto e non dal giorno di fine lavori, qualora oggetto dell’acquisto sia un immobile in corso di costruzione.
La norma in oggetto è prevista dal comma 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1 del Testo unico della legge di registro (Dpr 131/1986) che dispone che, per potere applicare l’agevolazione “prima casa”, è necessario che l’immobile oggetto di acquisto sia “ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza”.
Si è quindi posto il problema di comprendere se il termine di 18 mesi decorra dal giorno del contratto di acquisto o se, qualora l’immobile oggetto di acquisto sia indisponibile ad essere abitato dall’acquirente (ad esempio perché vi siano lavori in corso o da eseguire), il termine possa decorrere dalla data in cui si verifichi la disponibilità all’ingresso da parte dell’acquirente.
La citata sentenza ha chiarito che i 18 mesi si computano dalla data del rogito a meno che ricorra una causa di forza maggiore, la quale, tuttavia, non ricorre nel caso del mancato completamento dei lavori di costruzione, in quanto in tale caso, si tratta di una situazione che non è qualificabile in termini di inevitabilità e imprevedibilità.