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Martedì, 19 Giugno, 2018
Agevolazione “prima casa”

L’Agenzia delle Entrate con una nota diramata a fine maggio 2018, ha fornito ai propri uffici la direttiva di abbandonare le liti sulla decadenza dell’agevolazione prima casa nel caso dell’assegnazione dell’immobile all’ex coniuge.

 

Sulla questione era nato un nutrito contenzioso, sul quale si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento di un’unità abitativa all’ex coniuge in caso di separazione e divorzio prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto non comporta la perdita dell’agevolazione prima casa, anche nel caso in cui il coniuge proprietario non proceda all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale entro l’anno.

 

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento dell’immobile all’ex coniuge gode dell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro.

 

La motivazione per cui in caso di separazione e divorzio il passaggio all’ex coniuge dell’unità abitativa acquisita con l’agevolazione prima casa non può essere sanzionata, deriva dalla circostanza che la decadenza dell’agevolazione ha il solo fine di prevenire comportamenti elusivi meramente speculativi, che devono essere esclusi nei casi di cessione immobiliare senza corrispettivo finalizzato alla definizione dei rapporti tra coniugi nei casi di separazione o divorzio.