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Lunedì, 10 Settembre, 2018
Decreto “Dignità”

Alla disciplina dello split payment abbiamo dedicato numerose circolari (n. 1/2015 del 7/1/2015, n. 15/2015 del 4/2/2015, n. 32/2015 del 21/4/2015 e n. 35/2015 del 7/5/2015, n. 43/2017 dell’11/5/2017, n. 60/2017 dell’11/7/2017, n. 86/2017 del 21/11/2017 e n. 36/2018 del 17/5/2018).

 

Inizialmente la norma aveva disposto l’esclusione dell’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto sul reddito.

 

Successivamente, il Dl 50/2017, aveva disposto l’applicazione dello split payment anche ai soggetti al cui compenso è applicata la ritenuta.

 

La legge 9/8/2018, n. 96, che ha convertito il D.L. 87/2018 (c.d. “Decreto Dignità”) è nuovamente intervenuta a modificare l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, tornando sostanzialmente alla situazione ante Dl 50/2017, e dunque prevedendo l’esclusione dell’applicazione dello split payment ai compensi dei professionisti per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto sul reddito.

 

In particolare, la nuova disposizione prevede che lo split payment non si applichi «alle prestazioni di servizi …….., i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».