titolo

Giovedì, 25 Ottobre, 2018
sanzioni per violazioni fiscali

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza 2546/18/2018, ha stabilito che l’amministratore di una società (nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore di fatto) non può rispondere delle sanzioni per le violazioni fiscali commesse dalla società, in quanto la responsabilità è riferibile unicamente alla società stessa.

 

La Commissione ha segnalato come l’articolo 7 del Dl 269/2003 ha introdotto il principio per cui la responsabilità per le sanzioni amministrative è posta solo a carico della persona giuridica; la normativa citata non prevede alcuna eccezione al principio di responsabilità a fronte della sanzione amministrativa tributaria in capo alla sola persona giuridica cui è indirizzata la contestazione erariale.

 

La responsabilità non è neppure, ad opinione della Commissione, ipotizzabile in concorso, in quanto l’istituto del concorso non è compatibile con il sistema di responsabilità sanzionatoria esclusiva introdotto per le società e gli enti con personalità giuridica dal citato Dl 269/2003.