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Giovedì, 17 Gennaio, 2019
Ravvedimento operoso

l’istituto del ravvedimento operoso permette di sanare omissioni, ritardi, irregolarità e mancati adempimenti versando, oltre all’importo dovuto, una sanzione inferiore rispetto a quella che verrebbe ordinariamente applicata.

Tra gli strumenti più utilizzati nell’ordinaria operatività di imprese e lavoratori autonomi vi è il c.d. ravvedimento lungo che prevede l’applicazione di una sanzione pari a 1/8 del minimo (ovvero il 3,75%), oltre gli interessi al tasso legale, per versamenti eseguiti dopo il 90° giorno ed entro un anno dall’inadempimento, o, è se prevista la presentazione di una dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’inadempimento è stato commesso.

Si ricorda però che l’accesso allo strumento del ravvedimento operoso viene impedito da determinati atti emanati dall’Agenzia delle Entrate, quali, in particolare, le comunicazioni automatiche e formali, che indicano le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973, per le imposte dirette, e ai sensi dell’articolo 54-bis Dpr 633/1972, per quanto riguarda l’Iva (c.d. avvisi bonari).

 

L’introduzione dell’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazione periodica IVA ha accelerato i tempi di emanazione degli avvisi bonari da parte dell’Agenzia delle Entrate, con riguardo ai mancati versamenti Iva, dato che l’Agenzia, riscontrato il mancato pagamento procede:

  • con il sollecito invio, a mezzo Pec, di una “lettera di invito alla compliance” con la quale informa il contribuente del mancato adempimento e lo invita a regolarizzare la sua posizione;
  • in tempi rapidi, con una successiva comunicazione, sempre via Pec, inviata ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, che rappresenta un “avviso bonario” la cui ricezione inibisce l’accesso al ravvedimento operoso.

 

Nella sostanza, dunque, la comunicazione del formale controllo sulla tempestiva effettuazione dei versamenti IVA, che provoca la decadenza del contribuente dal diritto all’accesso al ravvedimento operoso, avviene ora già prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

 

La comunicazione del controllo formale in un momento anteriore rispetto alla presentazione della dichiarazione dovrebbe avvenire a norma di legge solo in caso di pericolo per la riscossione, ma la normativa che ha introdotto l’obbligo della comunicazione trimestrale delle liquidazione periodica IVA ha previsto una deroga a tale principio.