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Mercoledì, 27 Marzo, 2019
Canoni di locazione non percepiti

l’articolo 26 del Tuir prevede una deroga alla regola generale che dispone l’imposizione per cassa dei redditi prodotti dei soggetti persone fisiche non in esercizio di impresa,  prevedendo che i proventi da canoni di locazione immobiliare concorrano a formare il reddito complessivo del contribuente a prescindere dall’effettiva percezione del canone stesso.

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 348/2019 ha chiarito che le parti non possono risolvere consensualmente un contratto in parte inadempiuto con efficacia fiscale retroattiva, essendo tale retroattività non opponibile al Fisco.

 

In particolare, la Corte di Cassazione stabilisce che la retroattività non può avere alcuna rilevanza nei confronti dei terzi ed a maggior ragione quindi, nei confronti dell’Erario, non potendo, in particolare, pregiudicare la legittima pretesa impositiva maturata, per effetto di patti sopravvenuti tra le parti.

Dunque un accordo risolutivo del contratto di locazione può avere effetto nei confronti del fisco unicamente dal momento della sua registrazione.