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Giovedì, 26 Settembre, 2019
Fatturazione Elettronica Differita

sull’argomento abbiamo inviato numerose nostre Circolari (33/2018, 34/2018, 38/2018, 46/2018, 64/2018, 35/2018, 73/2018, 76/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 44/2019 del 19/6/2019), e da ultimo la n.. 48/2019 del 3/7/2019.

 

In particolare nella Circolare n..44/2019 del 19/6/2019, in merito alla fattura differita, avevamo segnalato la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella Circolare 14/E/2019, secondo la quale se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente è riferita, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita stessa può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre 2019, ma la data da indicare in fattura è quella del 28 settembre 2019.

Tale previsione aveva generato molti dubbi e perplessità per gli operatori.

La problematica è ora superata dalla risposta 389 dell'Agenzia delle Entrate del 24/9/2019 che prevede quanto segue.

 

Assumendo nuovamente l’esempio sopra riportato, si realizza una cessione di beni nel corso del mese di settembre con tre separate consegne nei giorni 3, 10 e 28. In questo caso, l’operatore potrebbe emettere la fattura entro il 15 ottobre (il 15 del mese successivo).

In tal caso, in merito alla data da indicare in fattura l’Agenzia specifica che l’operatore può indicare, alternativamente:

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell'ultima operazione” (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

 

Dunque, per le fatture differite, non c'è più dubbio che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell'imposta e trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.