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Mercoledì, 15 Gennaio, 2020
Regime c.d. “forfetario” – legge di Bilancio 2020

Nella ns. Circolare n. 79/2019 del 18/12/2019 (sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 72/2018, n. 69/2018, n. 5/2019, n. 13/2019, n. 23/2019, n. 30/2019, n. 31/2019, n. 69/2019 del 5/11/2019) avevamo segnalato le principali novità, previste dalla legge di Bilancio 2020, per il regime in oggetto.

Dunque, è abolito il regime forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro, di cui era stata prevista l’entrata in vigore dal 2020 nella scorsa Legge di Bilancio ed è prevista l’esclusione dal regime per il contribuente che nell’anno precedente abbia sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi;

Per quanto riguarda l’ulteriore esclusione che riguarda i contribuenti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir) superiori a 30mila euro, se il rapporto di lavoro non è cessato nel corso dell’anno:

  • Il conteggio va svolto in base al principio di cassa, considerando il cosiddetto “principio di cassa allargato”, quindi, per il 2019, nel periodo 13 gennaio 2019 – 12 gennaio 2020.
  • È incerto se i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione sostitutiva debbano o no essere compresi nella verifica del limite dei 30mila euro;
  • Per la vetrifica del limite si deve tenere conto anche dei redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir (tra i quali le borse di studio, i sussidi per studio o addestramento professionale, le prestazioni di amministratore, sindaco o revisore, la collaborazione a giornali, a collegi e commissioni, le rendite vitalizie, gli assegni di separazione, ecc.)