Nella ns. Circolare n. 79/2019 del 18/12/2019 (sull’argomento si vedano anche le ns. Circolari n. 72/2018, n. 69/2018, n. 5/2019, n. 13/2019, n. 23/2019, n. 30/2019, n. 31/2019, n. 69/2019 del 5/11/2019) avevamo segnalato le principali novità, previste dalla legge di Bilancio 2020, per il regime in oggetto.
Dunque, è abolito il regime forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro, di cui era stata prevista l’entrata in vigore dal 2020 nella scorsa Legge di Bilancio ed è prevista l’esclusione dal regime per il contribuente che nell’anno precedente abbia sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi;
Per quanto riguarda l’ulteriore esclusione che riguarda i contribuenti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir) superiori a 30mila euro, se il rapporto di lavoro non è cessato nel corso dell’anno: