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Lunedì, 31 Agosto, 2020
Decreto Agosto

di seguito si illustrano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 15/8/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).

 

- E’ previsto, per le imprese con attività prevalente codice Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) un contributo a fondo perduto utilizzabile per l’acquisto di prodotti, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

- E’ previsto, per le imprese con attività svolta nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana con forte presenza di turisti esteri, un contributo calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita, a condizione che il fatturato riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare di quello del corrispondente mese del 2019.

 

- Il credito d’imposta per i canoni di locazione, già previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, anche per il mese di luglio).

 

- I versamenti già sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria possono ora essere eseguiti con le seguenti modalità:

per il 50% delle somme, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo;

per il restante 50%, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

- E’ prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i contribuenti soggetti agli Isa che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

- E’ prevista la possibilità, per le imprese, di rivalutare i beni le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2020 e può avere effetti solo civilistici, o valere anche ai fini fiscali, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, mentre il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.