Si è più volte trattato il tema della deducibilità dei compensi erogati dalle società agli amministratori (da ultimo con nostre Circolari del 24/11/2017, n. 87/2017 e del 19/12/2018, n. 77/2018).
Si ricorda che la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 20033/2017) ha chiarito che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato (ovvero entro il 12 gennaio) nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.
Si deve quindi fare riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento in cui il bonifico disposto è accreditato sul conto corrente dell’amministratore, dato che fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente.
Dunque, al fine della deduzione nell’esercizio 2020, è necessario che il compenso relativo al predetto periodo venga erogato all’amministratore in modo che entro il 12 gennaio 2021 l’importo risulti accreditato al beneficiario.