La Legge di Bilancio 2021 (si veda la ns. Circolare n. 01/2021 del 7/1/2021) ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da professionisti e autonomi iscritti all’Inps o alle proprie Casse di previdenza, nel caso di reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019 o di calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Sotto il profilo soggettivo possono quindi beneficiare dell’esonero contributivo:
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps;
- i lavoratori autonomi iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, geometri, ingegneri, psicologi, ecc.).
I requisiti previsti dalla normativa per potere accedere al fondo per l’esonero contributivo sono i seguenti:
- avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.
- avere subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.
Restano esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Entro il 2 marzo 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno adottare decreti tesi a definire i criteri e le modalità per la concessione delle descritte misure di esonero nonché la quota del limite di spesa da destinare.
Dovrebbero poi essere chiariti alcuni dubbi circa l’applicazione del beneficio, quali:
- l’applicabilità ai contribuenti in regime forfetario;
- la tipologia di reddito da considerare ai fini della verifica del superamento della soglia dei 50.000 Euro, ovvero se il reddito complessivo del contribuente o soltanto il reddito professionale.