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Mercoledì, 8 Settembre, 2021
Ulteriore proroga versamenti dichiarazioni 2021

come la Legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”), Legge 23 luglio 2021, n. 106, abbia disposto la proroga dei termini dei versamenti di giugno 2021 al 15 settembre 2021, senza corresponsione di interessi per i contribuenti soggetti al calcolo degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che si trovano nel regime c.d. “forfetario”, e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggetti agli ISA, rientranti nel regime per redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.

Con la nostra Circolare n. 47/2021 del 29/7/2021 abbiamo poi segnalato che con messaggio 2731/2021 del 27/8/2021 l’INPS ha confermato che la proroga al 15/9/2021 prevista per le scadenze erariali, si applica anche ai versamenti contributivi relativi alla gestione Artigiani e Commercianti, nonché per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

 

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/A chiarisce alcuni aspetti della proroga in oggetto, in particolare circa le modalità dell’eventuale rateazione delle imposte dovute.

I termini di versamento possono così riassumersi:

 

TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata

Scadenza

Interessi %

1

15 settembre

0

2

16 settembre

0,01

3

18 ottobre

0,34

4

16 novembre

0,67

 

 

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

N. rata

Scadenza

Interessi %

1

15 settembre

0

2

30 settembre

0,17

3

2 novembre

0,50

4

30 novembre

0,83

 

 

La Risoluzione chiarisce poi ulteriori aspetti:

 

- Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

- I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario; in questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi; sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021; gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.