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Martedì, 19 Ottobre, 2021
Obbligo nomina organo di controllo per le società a responsabilità limitata

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, che ha introdotto il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aveva modificato l’articolo 2477 del Codice civile (che tratta degli obblighi della S.r.l. in materia di nomina dei sindaci e di revisione legale dei conti) prevedendo nuovi è più rigidi limiti dimensionali (in particolare il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità).

 

Successivamente, il D.L. n. 32/2019, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55, aveva ulteriormente modificato i predetti limiti e quindi il testo dell’articolo 2477 del Codice civile, che, dunque, ora prevede che, per una S.r.l., la nomina dell’organo di controllo e del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (fattispecie già in precedenza previste) e se ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità. La data di decorso dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo era stata prevista per il 19 dicembre 2019.

 

Il D.L. n. 34/2020 convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 aveva poi prorogato l’entrata in vigore della predetta disciplina al 2022, con l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.

 

Le commissioni Giustizia e Industria del Senato, riunite per la conversione del D.L. n. 118/2021 in materia di crisi d’impresa hanno nuovamente prorogato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in capo alle S.r.l. che superino i limiti suesposti, previsti dall’articolo 2477 del Codice civile.

A seguito di tale ultimo rinvio, il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello dell’esercizio 2023 ed il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali di cui all’articolo 2477 andrà effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2021 e 2022;