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Venerdì, 17 Dicembre, 2021
Obblighi informativi circa le erogazioni pubbliche

ai sensi della Legge 4/8/2017, n. 124, i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese sono tenute a pubblicare nella nota integrativa al bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

 

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della nota integrativa (ad esempio le imprese “micro”) devono assolvere l’obbligo di informativa in oggetto mediante pubblicazione delle informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Dunque, dalla lettera della norma, si evincerebbe che per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo informativo in esame non può essere assolto con l’indicazione in Nota integrativa ma richiede l’utilizzo del proprio sito Internet oppure del portale dell’associazione di categoria.

La Nota congiunta CNDCEC-Assonime del 9/5/2019 ha chiarito che la rendicontazione deve essere effettuata secondo il criterio di cassa.

 

Gli obblighi descritti non si applicano se l’importo complessivo degli importi ricevuti nell’anno è inferiore a 10.000 euro, e sono esclusi se gli aiuti hanno carattere generale (ad esempio in caso di agevolazioni riconosciute a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni). Trattandosi di benefici di carattere generale, secondo parte della dottrina sarebbero da escludere le misure dettate dalla pandemia da Covid-19.

L’obbligo non sussiste nemmeno per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet o sul portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti (dunque ne deve essere pubblicizzata l’esistenza, ma non l’importo).

 

L’inosservanza degli obblighi descritti comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Se entro 90 giorni dalla contestazione non si ottempera agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione), gli importi ricevuti devono esser restituiti.

 

Si segnala infine che il DL n. 52/2021l ha disposto che l’obbligo di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Il predetto D.L. è stato convertito dalla Legge 87/2021, che ha previsto, all’articolo 11-sexiesdecies che “Per l'anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”