la Corte di Cassazione, con ordinanza 35925/2021, ha stabilito che ai fini della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione e della detraibilità dell’Iva relativa, è necessario che nel documento contabile o in una nota allegata sia indicato il nominativo dei fruitori delle prestazioni e la motivazione, se rese a soggetti diversi dal committente.
In considerazione del fatto che, al fine di poter beneficiare sia della detrazione dell’Iva che della deducibilità dei costi relativi a servizi alberghieri e di ristorazione, è necessario che le spese siano inerenti all’attività svolta dall’impresa, dunque, nell’ipotesi in cui le predette prestazioni siano fruite da un soggetto diverso dal committente del servizio, si rende obbligatoria l’indicazione nel documento contabile (o in nota allegata) dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e delle motivazioni della fruizione.
La sentenza in oggetto si conforma alla prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare 6/E/2009, paragrafo 2) che, nel caso non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa (il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), prevede che la fattura debba essere intestata al soggetto beneficiario della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto, mentre i dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.
Dunque, considerando giurisprudenza e prassi in materia, è necessario che i nominativi dei fruitori delle prestazioni in oggetto siano indicati nella documentazione contabile o in apposite note allegate, ed è necessario indicare la motivazione di tali prestazioni, al fine di evitare contestazioni circa la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva.