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Venerdì, 17 Giugno, 2022
Contribuenti in regime forfetario
Come già segnalato nelle ns. Circolari n. 23/2022 del 14/4/2022 e n. 33/2022 del 7/6/2022, anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022, con esclusione dei soggetti che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a euro 25.000.
Il predetto obbligo comporta anche un nuovo adempimento, relativo alla nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo che potrà essere pagata a cadenza trimestrale e secondo le procedure predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che i titolari di partita IVA in regime forfettario, qualora la singola fattura emessa sia di importo superiore a 77,47 Euro, sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo di 2 Euro.
L’assolvimento dell’imposta di bollo può essere effettuato per ogni singola fattura, oppure trimestralmente, in base alle risultanze dell’Elenco B del servizio di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo.
Le scadenze sono le seguenti:
Periodo
Messa a disposizione elenchi
Termine modifiche elenco B
Calcolo importo
Scadenza versamento
1° trimestre
15 aprile
30 aprile
15 maggio
31 maggio
2° trimestre
15 luglio
10 settembre
20 settembre
30 settembre
3° trimestre
15 ottobre
31 ottobre
15 novembre
30 novembre
4° trimestre
15 gennaio anno successivo
31 gennaio
15 febbraio
28 febbraio
Si segnala che se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre, mentre se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.