Con la nostra circolare n. 38 del 12/7/2022 abbiamo segnalato che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/3/2022 n. 55 ha stabilito le disposizioni relative a comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.
Risultano obbligati all’adempimento i rappresentanti legali dei soggetti interessati, tenuti alla comunicazione dei dati che andranno ad alimentare le informazioni richieste nelle apposite sezioni istituite presso ciascun Registro delle imprese territorialmente competente. I predetti soggetti dovranno comunicare al Registro delle Imprese le informazioni acquisite riguardo la titolarità effettiva dei soggetti rappresentati.
Per quanto riguarda l’individuazione delle persone fisiche titolari effettivi, secondo il decreto antiriciclaggio (articolo 20, D.Lgs 21/11/2007, n. 231), gli stessi sono individuati nelle persone fisiche che possiedono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, anche se posseduta indirettamente (tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona). Qualora mediante l’applicazione del predetto criterio, non risultasse alcun titolare effettivo individuabile, la titolarità effettiva dovrà essere convenzionalmente attribuita ai legali rappresentanti.
In questi giorni Unioncamere sta inviando una Pec che invita a prepararsi per i nuovi obblighi sopra descritti.
Si potrà consultare la visura aggiornata della sezione speciale del Registro per verificare chi rappresenta l’impresa e i titolari effettivi, accedendo direttamente da un link dedicato già predisposto ( https://titolareeffettivo.registroimprese.it/ ).
La comunicazione dovrà essere effettuata entro i 60 giorni successivi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise.
La sanzione per mancata o tardiva comunicazione è amministrativa, da 103 a 1.032 euro. La comunicazione mendace è invece di rilevanza penale (articolo 55, Dlgs 231/2007), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10mila a 30mila euro.
Per quanto riguarda i soci, il rifiuto o l’inerzia a comunicare agli amministratori le informazioni, o fornire informazioni palesemente false, rende non esercitabile il diritto di voto ed impugnabili le delibere assembleari con loro voto determinante.