come segnalato nella ns. Circolare n. 1/2023 del 16/1/2023, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’aumento delle soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata.
Le soglie in oggetto sono state elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
I nuovi limiti riguardano tutte le tipologie di contribuenti a cui è data la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata: gli esercenti arti e professioni, le imprese individuali, le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati ex articolo 5 del Tuir), gli enti non commerciali qualora esercitino in misura non prevalente attività di natura commerciale.
Sono comunque escluse dalla possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata le società di capitali, le quali sono sempre obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria.
La nuova normativa in esame ha effetto anche sulle scadenze di liquidazione dell’IVA; l’innalzamento della soglia sotto la quale è possibile permanere nel regime di contabilità semplificata, si riflette anche sulla possibilità di effettuare le liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.
I limiti fissati per la liquidazione trimestrale dell’Iva, infatti, sono i medesimi di quelli stabiliti per il regime di contabilità semplificata.