l’articolo 2477 del Codice civile prevede, per le società a responsabilità limitata, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei nuovi limiti dimensionali previsti da ultimo dall’articolo 2-bisL. 32/2019, in termini di attivo di Stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti mediamente occupati nell’esercizio. In particolare:
-- Euro 4.000.000 attivo di stato patrimoniale;
-- Euro 4.000.000 ricavi di conto economico;
-- n. 20 lavoratori dipendenti occupati in media.
In relazione al superamento dei predetti limiti dimensionali, l’ultima proroga (contenuta nell’articolo 1-bis del D.L. 118/2021), prevede che le assemblee sociali devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
Sempre ai sensi dell’articolo 2477 del Codice civile, se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Da ultimo si segnala che l’obbligo di mantenere l’organo di controllo o il revisore viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti dimensionali, così come previsto dal terzo comma dell’articolo 2477 del Codice civile.