facciamo seguito alle ns. circolari del 13/9/2022, n. 45/2022, del 14/10/2022, n. 49/2022 e del 15/11/2022 n. 52/2022, per segnalare che il D.L. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, in vigore dal 31 marzo 2023 ha tra l’altro previsto che i crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute in relazione al secondo trimestre 2023.
Il predetto Decreto riconosce alle imprese i seguenti contributi straordinari in relazione alle spese sostenute per la componente energetica e il gas naturale:
- credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per le imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 10% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese diverse dalle “gasivore”, in misura pari al 20% delle spese sostenute.
L’incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato confrontando la media del primo trimestre 2023 rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Per quanto riguarda il gas naturale, l’incremento significativo superiore al 30% deve essere calcolato confrontando la media riferita al primo trimestre 2023 rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.
I crediti maturati nel secondo trimestre 2023, entro il termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023, possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta energia e gas sono demandate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.