titolo

Venerdì, 29 Settembre, 2023
Normativa relativa alla c.d. “Tregua Fiscale"

con le ns. Circolari n. 53/2022 del 25/11/2022, n. 04/2023 del 20/1/2023 e n. 16/2023 del 23/3/2023 avevamo segnalato come la Legge di Bilancio 2023 abbia previsto una regolarizzazione degli errori formali (irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, per imposte dirette, Iva, Irap e tributi) commessi fino al 31 ottobre 2022.

 

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024. Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.

Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.

Dato che né la circolare esplicativa, né il provvedimento attuativo dispongono in senso contrario, si ritiene che per il pagamento dei predetti importi sia possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti erariali.

 

Per quanto riguarda l’individuazione di quali siano le irregolarità “di natura formale”; dato che la norma è praticamente identica a quella prevista dal Dl 119/2018, è possibile riferirsi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2019, nella quale era stato predisposto un elenco di violazioni cosiddette “definibili”. Ad esempio non rientrano nella disposizione l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta, le sanzioni in ambito della voluntary disclosure, le violazioni relative a atti definitivi all’1/1/2023, l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

 

La Circolare Agenzia delle Entrate 20 marzo 2023 n. 6/E ha specificato che la rimozione delle violazioni formali non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. A tale ultimo riguardo, nella citata circolare n. 11/E del 2019 è riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria (ad esempio, i casi in cui la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione delle sanzioni), e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria (come l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili).

 

Il sito dell’Agenzia delle Entrate specifica che le violazioni definibili sono:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis;
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie;
  • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
  • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
  • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.