In merito a quanto in oggetto, il comma 195 dell’articolo 1 della legge 160/2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...”
Nella nostra Circolare n. 31/2022 del 23/5/2022 abbiamo segnalato come la Risposta a Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 270 del 18/5/2022, avesse sostenuto che non solo le fatture, ma anche i documenti di trasporto dovessero riportare il riferimento normativo.
A seguito di Risposta agli interpelli del 10 gennaio 2024 n. 5/01787 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato chiarito che la disposizione in esame potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Dunque per gli investimenti agevolati non è necessario indicare la norma di riferimento sul documento di trasporto se la fattura del fornitore, debitamente annotata, richiama gli estremi del documento di trasporto stesso.